Iter di formazione, adozione e approvazione di un
Piano di Bacino
Per i bacini di rilievo interregionale, quali quello del Fiume Magra, si applica l’art. 19 della L. 18.05.89, n. 183.
Si
deve innanzitutto ricordare però che i Piani di Bacino possono essere redatti
per “stralci” funzionali, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter della L.
183/89. Tali “Stralci” devono riguardare ad esempio, una porzione di
territorio (ad esempio un sottobacino) o un particolare argomento, e devono
rispettare le prescrizioni fornite dall’art. 17 comma 6 ter stesso;ad esempio,
il PAI è uno “stralcio” perché riguarda l’Assetto idrogeologico” del
bacino.
Tornando
all’iter di approvazione, l’art. 19 della L. 183/89 rimanda all’art. 18
della Legge stessa, che disciplina l’iter per i Piani di Bacino di rilievo
nazionale, richiamandolo quasi per intero.
I
passi in sintesi sono i seguenti:
l’organo tecnico dell’Autorità di Bacino (il Comitato Tecnico) elabora un Progetto di Piano e lo sottopone all’organo istituzionale (il Comitato Istituzionale) per l’adozione;
il Comitato istituzionale adotta il Progetto di Piano (art. 18 comma 1);
dell’adozione del Progetto di Piano è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini delle Regioni competenti per territorio, con precisazione delle sedi e delle modalità di consultazione della documentazione (art. 18 comma 3) tali sedi devono obbligatoriamente essere almeno le Regioni e le Province interessate, oltre all’Autorità di Bacino;
dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione decorrono 45 giorni per la consultazione della documentazione (art. 18 comma 6);
nei 45 giorni successivi ai 45 giorni di cui sopra è possibile, da parte di chiunque, presentare osservazioni scritte alle Regioni territorialmente competenti (art. 18 comma 8);
nei 30 giorni successivi ai 90 di cui sopra le Regioni esaminano le osservazioni pervenute e elaborano il proprio parere sul Progetto di Piano (art. 18 comma 9);
il
Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri delle
Regioni, adotta il Piano (art. 18 comma 10) e lo invia alle Regioni per
l’approvazione definitiva (art. 19 comma 2).
Occorre
peraltro ricordare che l’art. 1 bis del D.L. 12.10.00, n.279 ha introdotto
l’istituto della “Conferenza Programmatica”, convocata dalle Regioni ed
alla quale è prevista la partecipazione almeno dei Comuni, delle Province e
dell’Autorità di Bacino (la Regione Toscana ha deliberato di farvi
partecipare anche le Comunità Montane e gli Enti Parco), la quale deve
esprimere un parere sul Progetto di Piano, che “tiene luogo” di quello di
competenza regionale.