Protocollo d'Intesa istitutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra
Con Delibere del Consiglio Regionale della Toscana n. 371 del 26.11.96 (BURT n.9 del 05.03.97) e del Consiglio Regionale della Liguria n. 10 del 4.2.97 (BURL n. 9 del 05.03.97) è stato approvato il “Nuovo Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la costituzione dell’Autorità di Bacino del F. Magra per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, ai sensi dell’art. 15 della L.183/89”. Tale Protocollo, il cui testo è integralmente sotto riportato, sostituisce il precedente (approvato dal C.R.T. con Delibera n. 198 del 20.3.90 e dal C.R.L. con Delibera n. 95 del 21.11.90) introducendo nuovi elementi finalizzati a perseguire l’autonomia funzionale e gestionale dell’Autorità di Bacino. Le innovazioni salienti riguardano l’integrazione degli organi con la figura del Segretario Generale (art. 3), la possibilità da parte del Comitato Istituzionale di adottare, tramite il Segretario Generale, gli atti, ivi compresi contratti e convenzioni, necessari all’attuazione delle competenze e al funzionamento (art. 5, comma 1, lettera m) e l’assunzione, da parte del Segretario Generale, del compito di Funzionario Delegato delle due Regioni (art. 9, comma1, lettera a).
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Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria e la Regione Toscana per la costituzione dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso ai sensi dell’art. 15 della legge 18 maggio 1989 n. 183. |
| Art. 1 Oggetto e Finalita’ 1. Tra la Regione Liguria e la Regione Toscana e’ costituita l’Intesa svolta a statuire la formazione dell’Autorita’ di Bacino del fiume Magra per elaborare ed adottare il relativo Piano di Bacino, organizzare la programmazione dei relativi interventi, definire le modalita’ di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bilancio ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 2. Nel perseguimento delle predette finalita’ l’Autorita’ di Bacino del fiume Magra ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali e altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico. Art. 2 Delimitazione del bacino di rilievo interregionale del fiume Magra 1. Il bacino idrografico del fiume Magra e’ delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l’allegato A alla presente intesa interregionale. 2. Tale delimitazione costituisce il progetto di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, ai fini dell’approvazione della delimitazione stessa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della Legge 18.5.1989 n. 183, art. 4, lettera b). Art. 3 Organi dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra 1. Sono organi dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra: a) Il Comitato Istituzionale b) Il Comitato Tecnico c) Il Segretario Generale Art. 4 Comitato Istituzionale 1. Il Comitato Istituzionale costituisce la sede delle decisioni e del coordinamento sul piano politico tra le Regioni Liguria e Toscana e gli organismi centrali statali competenti sul territorio. 2. Il Comitato Istituzionale ha la seguente composizione: a) il Presidente della Regione Toscana o Assessore da lui delegato; b) il Presidente della Regione Liguria o Assessore da lui delegato; c) i Presidenti delle Provincie di Massa e La Spezia o Assessori da loro delegati; d) quattro membri, due dei quali nominati dalla Regione Toscana e due dalla Regione Liguria, individuati da ciascuna Regione per quanto di competenza, fra Amministratori delle Regioni stesse e di Enti Locali (o loro Associazioni) territorialmente interessati. 3. Viene attribuita la funzione di Presidente del Comitato Istituzionale, quale rappresentante dell’Autorita’ di Bacino, a rotazione tra i Presidenti delle Regioni Liguria e Toscana per la durata di due anni e mezzo ciascuno, iniziando dalla Toscana. 4. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza e sono valide in presenza di almeno la meta’ dei componenti. 5. Il Comitato Istituzionale dura in carica 5 anni; la scadenza del Comitato Istituzionale coincide con la data di scadenza del consiglio regionale che lo ha nominato. In caso di rinnovo del Consiglio regionale, i nuovi membri del comitato Istituzionale sono nominati entro quarantacinque giorni dall’insediamento dell’amministrazione regionale. In caso di dimissioni, morte o perdita dei requisiti richiesti, le Regioni provvedono alla sostituzione con altro membro, che rimane in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal predecessore. 6. Entro sessanta giorni dall’insediamento delle Giunte Regionali verra’ convocato dal Presidente il Comitato Istituzionale con all’ordine del giorno la nomina del Comitato Tecnico. Art. 5 Compiti del Comitato Istituzionale 1. E’ di competenza del Comitato Istituzionale: a) l’adozione dei criteri e dei metodi per la elaborazione del piano di bacino, in conformita’ agli indirizzi ed ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 18.5.1989 n. 183, il quale potra’ articolarsi, per particolari tematiche, nello studio dei due sub-bacini riferiti alle parti di rispettiva competenza territoriale della Liguria e della Toscana; b) l’adozione del piano di bacino e la trasmissione di esso alla Regione Liguria ed alla Regione Toscana ai fini della sua approvazione, per le parti di rispettiva competenza territoriale; c) la determinazione di quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo di singoli enti subregionali e quali costituiscano interessi comunali a piu’ enti; d) la verifica dell’attuazione del piano di bacino; e) la nomina del Comitato Tecnico e del Segretario Generale; f) l’adozione del regolamento per il funzionamento dei propri organi nonche’ della Segreteria Tecnico-Operativa; g) la definizione della pianta organica della Segreteria Tecnico- Operativa; h) disporre la comunicazione, ai fini del raggiungimento degli scopi di cui al comma 2 dell’art. 10 della L. 183/1989, dell’avvenuta nomina di cui al punto e) del presente articolo al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali; i) la specificazione dei criteri per l’individuazione delle priorita’ di intervento e per il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario da formularsi ai sensi degli artt. 21 e 31 della citata legge n. 183/89 ai fini della successiva adozione degli stessi; l) la determinazione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia idraulica nel bacino idrografico del fiume Magra; m) l’adozione, tramite il Segretario, degli atti ivi compresi contratti e convenzioni, necessarie all’attuazione delle competenze attribuiti nelle precedenti lettere e necessarie al funzionamento dell’Autorita’ di Bacino; n) la scelta della sede dell’Autorita’ di Bacino; 2. Il Comitato Istituzionale dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra puo’ richiedere la promozione di accordi di programma ma con Enti Pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all’art. 1. Art. 6 Comitato Tecnico 1. E’ istituito il Comitato Tecnico, quale organo consultivo dell’Autorita’ di Bacino, che si riunisce periodicamente ed in cui si sviluppa, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti operanti sul territorio, il necessario momento di elaborazione e di proposizione tecnica delle attivita’ di pianificazione afferenti al bacino. 2. Esso viene nominato dal Comitato Istituzionale sulla base delle designazioni pervenutagli dalle Amministrazioni che ciascuna Regione ha individuato come facenti parte del Comitato Istituzionale. Il Comitato Tecnico e’ cosi’ composto: a) numero 5 esperti designati tra i propri funzionari dagli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale nell’ambito del territorio ligure; b) numero 5 esperti designati tra i propri funzionari dagli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale nell’ambito del territorio toscano; c) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero ai Lavori Pubblici, uno dal Ministero dell’Ambiente e uno dal Ministero per le Risorse Agricole Alimentari e Forestali; d) il Segretario Generale di cui all’art. 8. 3. Il Comitato Tecnico potra’ essere integrato da parte del Comitato Istituzionale da esperti di elevato livello tecnico- scientifico fino ad un massimo di quattro membri. 4. La funzione di Presidente del Comitato Tecnico e’ attribuita al Segretario Generale. 5. Il Comitato Tecnico dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del Comitato Istituzionale, i nuovi membri del Comitato Tecnico sono nominati entro 45 giorni dall’insediamento del Comitato Istituzionale. In caso di dimissioni, morte o perdita dei requisiti richiesti, il Comitato Istituzionale, provvede alla sostituzione con altro membro, che rimane in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal predecessore. 6. Per la validita’ delle adunanze del Comitato Tecnico e’ necessaria la presenza di almeno la meta’ dei componenti. 7. Raggiunta la designazione da parte degli Enti interessati di almeno la meta’ dei componenti, il Comitato Istituzionale provvede comunque alla costituzione del Comitato Tecnico che si intende abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati, salvo successivo suo adeguamento. Art. 7 Compiti del Comitato Tecnico 1. Sono compiti del Comitato Tecnico: a) prestare la propria consulenza al Comitato Istituzionale ed al Segretario Generale; b) provvedere, avvalendosi della Segreteria Tecnico Operativa, alla elaborazione dello schema di piano di bacino e del programma triennale di interventi; c) proporre la definizione della pianta organica della Segreteria Tecnico- Operativa; d) proporre le modalita’ di gestione del bacino. e) esprimere i pareri di cui all’art. 4, comma 2 della LR 28.01.93 n. 9 della Regione Liguria. Art. 8 Segretario Generale 1. Il Segretario Generale e’ l’organo preposto all’operativita’ dell’Autorita’ di Bacino, e’ responsabile della sua gestione amministrativa, nonche’ adotta gli atti anche contrattualmente impegnativi necessari al funzionamento dell’Autorita’ stessa. 2. Il Segretario Generale e’ altresi’ preposto alla Segreteria Tecnico- Operativa; 3. Il Segretario Generale e’ nominato dal Comitato Istituzionale tra i dirigenti in servizio presso gli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale ovvero, con contratto di diritto privato, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti la Legge 183/89. 4. Il Segretario Generale resta in carica per un periodo di cinque anni. 5. Il Segretario Generale puo’ essere revocato dall’incarico con atto motivato del Comitato Istituzionale su proposta delle due Regioni. 6. Nelle funzioni di Presidente del Comitato Tecnico il Segretario Generale puo’ delegare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico. Art. 9 Compiti del Segretario Generale 1. Sono compiti del Segretario Generale: a) provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorita’ di Bacino assumendo, per gli atti relativi a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 lettera m), anche i compiti di Funzionario Delegato ai sensi della LR 4.12.1978 n. 73 della Regione Toscana e della LR 28.1.1993 n. 9 art. 9, comma 9 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Liguria; b) curare l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte; c) curare i rapporti, con le amministrazioni statali, regionali e degli altri Enti locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita’; d) curare l’attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale, agendo per conto dello stesso nei limiti dei poteri delegatigli; e) riferire al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino; f) curare la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonche’ alle risorse stanziate per le finalita’ dei piani di bacino da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito dei bacini qualora abbiano attinenza con le finalita’ del piano medesimo; g) provvedere, con il Comitato Tecnico, alla elaborazione degli schemi dei piani di bacino e del programma triennale di intervento; h) formulare le proposte al Comitato Istituzionale per la gestione dei piani di bacino. Art. 10 Segreteria Tecnico-Operativa 1. La Segreteria Tecnico-operativa costituisce la struttura tecnico operativa di supporto alle attivita’ degli organi dell’Autorita’ di Bacino e di coordinamento operativo dell’attuazione di piani e dei programmi nel rispetto del principio della cooperazione fra tutti i soggetti istituzionali interessati. Ad essa e’ preposto il Segretario Generale. 2. La pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa, definita dal Comitato Istituzionale, e’ composta da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale. Ove non sia possibile provvedere ai sensi del precedente capoverso, le Regioni, per assicurare il regolare funzionamento della Segreteria, si impegnano comunque a reperire il personale necessario, anche con assunzioni specifiche a tempo determinato. 3. La Segreteria Tecnico-Operativa svolge, oltre a quelle affidate dal Comitato, le seguenti funzioni: a) segreteria amministrativa e tecnica degli organi dell’Autorita’ di Bacino; b) attivita’ di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al Bacino; c) istruttoria preliminare per la predisposizione e aggiornamento di pianificazione di bacino di competenza dell’Autorita’ di Bacino; d) attivita’ di programmazione inerenti al piano di bacino e di cui all’art. 21 della L. 183/89; e) funzioni relative agli aspetti logistici funzionali della struttura dell’Autorita’ di Bacino. Art. 11 Piano di Bacino 1. Il piano di bacino, ai sensi del primo comma dell’art. 17 della legge 18.5.89 n. 183, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale delle Regioni Liguria e Toscana, di piano territoriale di settore. 2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l’attuazione degli interventi nonche’ il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi, comunque riguardanti il corso d’acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge. 3. Il piano di bacino ha i contenuti previsti dal terzo comma dell’art. 17 della L. 18.5.1989 n. 183. 4. Il piano di bacino puo’ inoltre dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi di fare. 5. Il piano di bacino ha l’efficacia e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell’art. 17 della L. 18.5.89 n. 183. 6. Per l’elaborazione e l’adozione del piano di bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al decimo dell’art. 18 della L. 18.5.89 n. 183. 7. Ai sensi del secondo comma dell’art. 19 della L. 18.5.89 n. 183 i Consigli Regionali di Liguria e Toscana, approvano per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano di bacino. 8. Il piano di Bacino approvato e’ pubblicato sui bollettini ufficiali delle Regioni. Art. 12 Programmi di intervento 1. Il piano di bacino e’ attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. 18.5.89 n. 183. 2. Il programma triennale di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell’art. 21 della L. 18.5.89 n. 183. 3. Il programma, proposto dal Comitato Tecnico e dal Segretario Generale, e’ adottato dal Comitato Istituzionale. 4. Il programma di intervento e’ approvato d’intesa dai Consigli Regionali della Liguria e della Toscana. 5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della L. 18.5.89 n. 183. 6. Ogni altro programma di intervento demandato all’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra da disposizioni statali, regionali o comunitarie e’ adottato dal Comitato Istituzionale, salvo diversa competenza individuata dalle disposizioni medesime. Art. 13 Formulazione dei programmi 1. La programmazione degli interventi nel Bacino del fiume Magra ex art. 15, comma 3 lettera c) della citata L. 183/89, da intendersi come momento programmatorio "attuativo" della generale programmazione del piano di bacino ai sensi dell’art. 21 della citata legge, viene redatta ed attuata dalle strutture dell’Autorita’ di Bacino. Art. 14 Funzioni di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico 1. Il Comitato Tecnico ed il Segretario Generale formulano una proposta organizzativa per assicurare il coordinato svolgimento da parte delle Regioni delle funzioni di polizia idraulica di piena e di pronto intervento idraulico di cui al T.U. 523/1904. Art. 15 Disciplina funzioni sulle risorse idriche 1. Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, delegate alle regioni ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 616/77, vengono esercitate sulla base di direttive che ciascuna amministrazione regionale dettera’ per la parte di bacino di propria competenza territoriale; tali funzioni dovranno per altro essere coerenti con la previsione e gli obiettivi del piano di bacino anche in itinere. A tal fine nelle materie suddette l’Autorita’ di Bacino proporra’ alle Regioni metodi e criteri per il raggiungimento di speciali obiettivi e per ristabilire particolari condizioni e modifiche nell’esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche. Art. 16 Disposizioni Finali 1. Nel bacino idrografico del fiume Magra resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e delle Regioni Liguria e Toscana, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative, alla realizzazione degli interventi e allo svolgimento della polizia idraulica. 2. Al fine di consentire il necessario coordinamento e razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale dell’Autorita’ di Bacino del fiume Magra, fino all’approvazione del piano di bacino, esprime il proprio parere sugli atti di rilievo di competenza delle Regioni e delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Tecnico. 3. Le Regioni Liguria e Toscana provvedono alla dotazione dei beni immobili e mobili necessari al funzionamento dell’Autorita’ di Bacino del Fiume Magra. Art. 17 Spese 1. L’Autorita’ di Bacino potra’ disporre, sui fondi accreditati dallo Stato e dalle Amministrazioni regionali della Liguria e della Toscana, le seguenti spese: a) spese per la predisposizione e l’attuazione degli schemi previsionali programmatici relativi all’assetto territoriale e dei piani di bacino; b) spese per ricerche, elaborazione e studi connessi con l’attuazione delle leggi sulla difesa del suolo; c) spese per l’acquisto e la gestione dei mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi, ivi comprese eventuali locazioni di locali ed immobili, sedi di uffici e relative opere di sistemazione logistica e funzionale; d) spese per il compenso e le indennita’ di missione spettanti al Segretario Generale dell’Autorita’ di Bacino; e) spese per gettoni di presenza, indennita’ di missione e rimborso spese di viaggio dei componenti dei Comitati dell’Autorita’ di Bacino, nonche’ per l’eventuale partecipazione dei rappresentanti dell’Autorita’ presso i Comitati Tecnici dei Bacini Interregionali e Regionali; f) spese per prestazioni di lavoro straordinario, compensi incentivanti vari ed indennita’, qualora non corrisposti dalle amministrazioni di provenienza al personale in servizio presso l’Autorita’ di Bacino; g) spese per indennita’ di missione e rimborso spese di viaggio al personale in servizio presso l’Autorita’ di Bacino di cui alla lettera f), in relazione alle missioni svolte in regione degli incarichi ricoperti; h) spese per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto terrestri ed acquatici, ivi comprese le spese per l’acquisto di carburante e lubrificante, nonche’ le spese per tasse e premi assicurativi; i) spese postali, telefoniche e telegrafiche; l) spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed eventuali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonche’ per l’acquisto di materiale di cancelleria; m) spese contrattuali, per liti, arbitrati, transazioni ed accessori; n) spese per studi, indagini geognostiche e rilevazioni, per prestazioni di servizi tecnici esterni di supporto e per organizzazioni di mostre o convegni o partecipazione agli stessi; o) spese per l’acquisto, noleggio e manutenzione di macchine ed apparecchiature d’ufficio di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio, relativi programmi applicativi e corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale; p) spese per la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento/condizionamento, custodia e sorveglianza degli immobili sedi degli uffici sia in sede demaniale che in locazione, ecc.; q) spese per l’acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; r) spese per lavori di manutenzione di locali demaniali sede degli uffici dell’Autorita’ di Bacino, ivi compresi i relativi impianti, nonche’ di quelli presi in locazione, qualora per legge o per contratto siano poste a carico del locatario; s) spese di rappresentanza e casuali; t) versamento delle ritenute obbligatorie; u) spese doganali, di trasporto, noli e relative assicurazioni. 2. Nelle spese effettuabili ai sensi del presente articolo sono comprese tutte quelle non specificatamente elencate nelle lettere precedenti ma ad esse assimilabili ed equivalenti sotto il profilo delle finalita’, del contenuto e del risultato stesso. Art. 18 Gestione delle spese 1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato Istituzionale e nell’ambito dei poteri conferitigli dal Comitato stesso, il Segretario Generale dell’Autorita’ di Bacino e’ legittimato ad assumere obbligazioni in conformita’ dei programmi anche pluriennali, di cui sia assicurata la copertura finanziaria, fermo restando che i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali. 2. Per le spese di funzionamento gli impegni sono assunti dal Segretario Generale nel rispetto dei limiti della previsione autorizzata. 3. L’Autorita’ di Bacino con delibera del Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale adotta un regolamento di amministrazione e contabilita’ sulla base di principi di autonomia gestionale. |